Capo I – COSTITUZIONE E SCOPI:

 

Art. 1 - E' costituita in Villa San Secondo (AT) una associazione di Promozione Sociale denominata Centro Spirituale di Pace Herakhandi. L’associazione potrà usare l’acronimo CSPH congiuntamente o disgiuntamente dal nome principale.

Art. 2 – L’associazione ha sede legale in località Monte Gaudio, 1 - Villa San Secondo (AT).

L'Assemblea dei Soci potrà individuare, su indicazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, amministrative e/o operative, presso altri locali o presso apposite strutture, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.

Art. 3 - L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – L’Associazione si impegna ad affiliarsi all’”Herakhandi Samaj Italiano”, di cui condivide gli scopi sociali. Essa si impegna, tramite il proprio Consiglio Direttivo, a rispettare e far rispettare ai propri associati, il regolamento e le direttive emanate ed emanande dall’”Herakhandi Samaj Italiano”.

L’associazione potrà utilizzare nell’ambito della propria denominazione il titolo “Herakhandi Samaj Asti” in forza di una esplicita autorizzazione, unilateralmente concessa dall’associazione “Herakhandi Samaj Italiano”, al momento della accettazione della domanda di affiliazione.

Art. 5 – L’Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro. Essa si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, senza alcuna discriminazione.

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero degli interessi economici degli associati.

L’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, favorendo l’incontro culturale orientato alla creazione di un’ampia unità fra tutti coloro che compongono la “Famiglia Umana” in modo da facilitarne il percorso di ricerca etica, interiore e spirituale,”.

Essa ha come scopo:

- Diffondere il messaggio universale di Haidakhan Baba (Herakhan in altra traslitterazione) conosciuto come Shri Babaji, (Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa associazione, vissuto in India nella regione Himalayana del Kumaon, ad Haidakhan -Herakhan in altra traslitterazione-, sino al 1984), il cui insegnamento nega le caste, considera ogni religione un mezzo per giungere alla stessa meta ed esorta a vivere secondo i valori umani  del Sanatan Dharma (la Legge Eterna) di Verità, Semplicità e Amore.

- Praticare Karma Yoga ovvero il lavoro disinteressato teso al bene comune; Bhakti Yoga ovvero i canti e le pratiche devozionali come Arti, Yajne, Puje, antichi rituali tradizionali che hanno origine nella cultura Vedica; Mantra Yoga e Japa Yoga ovvero la ripetizione del mantra Om Namah Shivay e di altri nomi di Dio; Hatha-Yoga ovvero lo studio pratico di Asana (posizioni fisiche) e Pranayama (esercizi respiratori); Dhyana Yoga ovvero la meditazione; Jnana Yoga ovvero lo studio e la conoscenza dei testi sacri.

- La ricerca interiore e lo sviluppo degli aspetti migliori dell'essere umano quali i suoi potenziali e i suoi talenti, in una prospettiva di servizio umanitario teso allo sviluppo di  individui coscienti e autonomi, in grado di creare relazioni umane costruttive basate sull’ascolto e il reciproco rispetto.

- Gran rilievo viene dato a creare tra i soci relazioni sane tese allo sviluppo della libertà e della consapevolezza, e prive di qualunque forma di indottrinamento e di condizionamento.

- Favorire la naturale aspirazione dell'uomo alla realizzazione del proprio Sé, incoraggiando armonia, saggezza, giustizia, compassione al servizio del prossimo.

- La realizzazione del Sé è la meta dello sviluppo interiore che l'associazione cercherà di promuovere con tutti i mezzi a sua disposizione.

- La Valorizzazione della Natura e dell’Ambiente

Art. 6 – In riferimento al precedente articolo 5 gli scopi indicati rappresentano la ragione e l’essenza stessa della costituzione dell’Associazione. L’Associazione al fine di raggiungere il suo scopo potrà:

  • Organizzare e gestire le attività che si svolgono all’interno del Centro avvalendosi della supervisione dell’Herakhandi Samaj Italiano.
  • Praticare e diffondere il messaggio ecumenico di Babaji Haidakhan Baba (Herakhan in altra traslitterazione), Maestro spirituale che ha ispirato i fondatori di questa Associazione
  • Praticare lo Yoga integrale insegnato da Shri Babaji ovvero il lavoro teso al bene comune e disinteressato (Karma Yoga), i canti e le pratiche devozionali come Arti, Yajne, Puje (Bhakti Yoga); la ripetizione del mantra (mantra Yoga, Japa Yoga), lo studio pratico di Asana e Pranayama (Hatha Yoga), la meditazione (Dyana Yoga), lo studio e la conoscenza dei testi sacri (Jnana Yoga),
  • Offrire accoglienza a devoti, ricercatori spirituali e visitatori.
  • Raccogliere documentazioni scientifiche tecniche e divulgative negli ambiti definiti dagli scopi sociali.
  • Stimolare lo studio e la ricerca, istituendo borse di studio, viaggi di studio e scambi culturali.
  • Promuovere la pratica e la diffusione delle terapie naturali e olistiche sotto la responsabilità di operatori qualificati.
  • Realizzare attività culturali e formative promuovendo e organizzando incontri, seminari, convegni, conferenze, corsi.
  • Istituire e sviluppare relazioni con Associazioni ed Enti, anche stranieri, che abbiano scopi e interessi simili.
  • Promuovere l’insegnamento del lavoro di gruppo volto al progresso sociale e spirituale dell’uomo.
  • Organizzare servizi di tipo sociale per bambini, anziani, handicappati, tossicodipendenti e persone malate sotto la responsabilità di operatori qualificati.
  • Promuovere e organizzare servizi ed incontri per il tempo libero.
  • Promuovere e realizzare nei centri tutte le attività atte a sviluppare un’azienda agricola per la produzione di prodotti naturali e coltivazioni biologiche e biodinamiche.
  • Fondare e/o sostenere scuole, collegi, biblioteche, centri per conferenze ed altre istituzioni educative che mirino alla diffusione della conoscenza dell’arte, della scienza, della letteratura e delle religioni antiche e moderne.
  • Aiutare persone e comunità in condizioni di bisogno durante calamità naturali.
  • Entrare in rapporto con istituzioni governative e privati allo scopo di raggiungere gli obiettivi sociali.
  • Organizzare iniziative in luoghi di disagio sociale e solitudine, come ospedali, comunità terapeutiche, carceri ed altro, anche facendo ricorso a performance musicali in considerazione del potere emotivo e curativo della musica.
    • Attuare tutte le iniziative che sono utili e opportune al conseguimento degli scopi sociali.

L’associazione potrà inoltre promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità, anche attività di natura commerciale rivolte a soci e a terzi, purché ausiliarie e non prevalenti rispetto alle attività istituzionali.

L’Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e solo in caso di necessità particolari, può assumere lavoratori dipendenti o autonomi facendo ricorso anche ai propri associati.

 

 

Capo II – PATRIMONIO ED ENTRATE:

 

Art. 7 - Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da:

a)     Attrezzature varie e materiale didattico, normalmente utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale;

b)    Eventuali contributi versati volontariamente, da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall'associazione;

c)     Dalle donazioni, lasciti e successioni aventi per oggetto beni di qualsiasi natura e tipo;

d)    Da ogni altro bene mobile o immobile acquisito a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Art. 8 - Le Entrate sociali dell’Associazione sono costituite da:

a)     Quota sociale di iscrizione - il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione all'Associazione e per i successivi anni. A tale proposito viene lasciato ampio potere all'Organo Direttivo circa la determinazione di tale importo. La partecipazione all’Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o, ancora, di scioglimento dell’Associazione.

b)    Eredità, donazioni e legati;

c)     Erogazioni liberali degli associati o di terzi;

d)    Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

e)     Entrate da eventuali Attività di carattere commerciale svolte con carattere non prevalente ma sussidiario rispetto alle attività istituzionali;

f)     Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 9 - E' facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art. 10 - Eventuali versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Capo II, devono comunque ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Art. 11 – E’ fatto salvo quanto segue:

l’eventuale avanzo generato dalla gestione economico finanziaria dell’ente dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e non dovrà mai, in alcun modo, diretto o indiretto, essere diviso tra i soci. Qualora in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’ente, residuasse un avanzo attivo esso dovrà, insieme con il patrimonio residuo dell’ente, essere destinato a fini di utilità sociale e quindi devoluto ad associazioni o enti i cui scopi siano simili o similari a quelli dell’ente estinto.   

Compatibilmente con l’obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Statuto, gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

 

Capo III – SOCI

 

-       Art. 12 – Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto sociale e le deliberazioni prese dagli organi sociali e danno il loro contributo personale ed economico all’Associazione, anche con eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

a)     Soci Fondatori;

b)    Soci Ordinari;

c)     Soci Onorari.

Art. 13 – L’adesione all’Associazione ed il relativo status di socio, comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all’ordine del giorno, nonché il diritto di eleggibilità.

Art. 14 – Sono Soci Fondatori coloro che avendo partecipato alla costituzione della Associazione, sono nominati nell’Atto Costitutivo. Lo status di Socio Fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci Ordinari.

Art. 15 – Sono Soci Ordinari coloro che abbiano inoltrato richiesta di far parte dell’Associazione in epoca successiva alla sua costituzione, per poter partecipare allo svolgimento delle attività previste dall’Oggetto Sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Sono Soci Onorari coloro che il Consiglio Direttivo avrà ammesso a tale qualifica, salvo accettazione, senza le formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell’ambito dei fini istituzionali che questa Associazione si propone, nonché per aver mostrato una particolare propensione per l’Associazione medesima.

I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Fondatori ed Ordinari; l’eventuale quota di iscrizione all’Associazione pur prevista, può essere ritenuta compresa nell’eventuale erogazione liberale effettuata, o, semplicemente non è richiesta dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Chi intenda aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita, ed inoltre, in caso di minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore.

Art.18 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art.19 – Il Consiglio Direttivo vista la domanda, delibererà, entro trenta giorni, l’ammissione, che diventerà operativa e verrà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione, se prevista. Il nuovo Socio dovrà ricevere copia dello Statuto dell’Associazione e dichiarare di aderire ad esso. Tutti i soci si impegnano a riconoscere l’autorità di Shri Muniraj (Trilok Singh) e del successore che verrà da Lui designato, per ogni genere di questione.

Art. 20 – In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, come indicato ai punti precedenti, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo ha facoltà di esplicitare la motivazione del rifiuto.

Art. 21 – Gli associati hanno i seguenti diritti ed obblighi

Gli associati hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria di soci a cui appartengono e li esercitano nel medesimo modo senza alcuna discriminazione.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alla vita di questa, nonché a qualsiasi iniziativa o manifestazione promossa dall’Associazione nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di intervenire e di esercitare al loro interno il diritto di voto e di essere eletti, con esclusione dei soci minori di età i quali hanno diritto di partecipazione ed intervento ma non di voto.

Gli associati sono tenuti:

-       Al pagamento della quota associativa;

-       All’osservanza dello Statuto Sociale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

 

Art. 22 – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo su richiesta scritta dell’interessato.

I soci devono versare le quote associative per il tesseramento al momento dell’iscrizione o per il rinnovo dello stesso annualmente entro il 31 Marzo.

L’ammontare della quota è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia immediata.

Art. 24 – I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

-       quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;

-       quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all’associazione per servizi fruiti;

-       quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione o a qualsiasi Associato;

-        in presenza di gravi motivi proposti al vaglio del Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà automatica in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, mentre negli altri casi l’esclusione potrà avvenire unicamente a seguito di  delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea Ordinaria.

I soci esclusi a causa del mancato pagamento della quota associativa annuale possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità di cui all’articolo 17 del presente Statuto.

 

Capo IV – ORGANI

 

Art. 25 – I principi generali a cui si uniforma la vita associativa del CSPH sono: l’uguaglianza dei diritti di tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche e alla trasparenza e verificabilità delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Di norma le decisioni degli organi sociali sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze speciale richieste dal presente Statuto nei casi espressamente previsti.

Sono organi dell’Associazione:

a)     l’ASSEMBLEA DEI SOCI;

b)    il CONSIGLIO DIRETTIVO;

c)     il PRESIDENTE;

d)    il SEGRETARIO

e)     il TESORIERE;

f)     il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

 

A. l’ASSEMBLEA DEI SOCI:

 

Art. 26 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

Art. 27 – L’assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari, iscritti nel Libro Soci della Associazione, al momento della convocazione della seduta assembleare.

Art. 28 – L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e viene convocata dal Presidente.

Art. 29 – La comunicazione di convocazione deve essere affissa presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e degli argomenti all’ordine del giorno. Sarà cura e dovere del Presidente avvisare i soci tramite lettera, email, o altro mezzo idoneo.

Art. 30 – Tutti i soci hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentare più di tre associati. Non possono partecipare all’assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 31 - Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro sociale, devono restare depositate presso la sede dell’Associazione e a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

Art. 32 – L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di impedimento dello stesso dal Vice-Presidente. L’Assemblea elegge un segretario verbalizzante il quale redige l’apposito documento sottoscrivendolo col Presidente al quale è demandata la pubblicità e registrazione ove previsto per Legge.

Art. 33 – Assemblea Ordinaria. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 Maggio, sia per l’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l’approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo illustrante il Bilancio e l’andamento gestionale; essa è, altresì, convocata a richiesta di un decimo degli associati e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.  

Sono ulteriori competenze dell’Assemblea Ordinaria:

a)     l’ elezione dei componenti del Consiglio Direttivo nei numeri di  5, 7, 9, 12 o più e del Collegio dei Revisori dei Conti qualora venga istituito;

b)    gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c)     le proposte di modifiche del presente statuto;

d)    l’approvazione di eventuali Regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo;

e)     l’elezione del Presidente dell’Associazione;

f)     l’adozione delle decisioni in ordine alle controversie tra i soci e l’Associazione;

g)     l’adozione di deliberazioni su quant’altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 – L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è validamente costituita con qualsiasi numero di soci presenti in proprio o in delega.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato può avere un massimo di tre deleghe.

L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta (metà più uno) degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle elezioni, in caso di parità dei voti, si procede mediante ballottaggio oppure i soci presenti nell’Assemblea possono demandare al Consiglio Direttivo la scelta del candidato.

Art. 35 –Assemblea Straordinaria. L’assemblea si riunisce in seduta Straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora, se istituito, su richiesta del Collegio dei Revisori, per discutere e deliberare su:

a)     lo scioglimento dell’Associazione;

b)    gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell’esercizio sociale.

c)     gravi situazioni attinenti la organizzazione e la vita sociale dell’Ente.

d)    devoluzione a terzi di tutto o di parte del patrimonio sociale.

e)     Modifiche del presente statuto.

f)     Rinuncia all’affiliazione all’Herakhandi Samaj Italiano.

Art. 36 – L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi al momento della votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, la variazione del suo oggetto sociale, o per la richiesta di rinuncia alla affiliazione all’associazione Herakhandi Samaj Italiano, occorre sempre la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti.

 

B. Il CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 37 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei Soci, di cui è membro di diritto il Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 5, 7, 9,12 o più membri tra i quali saranno nominati il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è competente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 38 – Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

a)     la direzione e la gestione dell’Associazione;

b)    la delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci e sull’ammissione di Soci Onorari;

c)     la delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;

d)    la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario e la sua approvazione;

e)     l’amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;

f)     stabilire le quote associative e le quote specifiche;

g)     emanare Regolamenti Interni;

h)    ratificare o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono adottati dal Presidente o dal Tesoriere in casi di eccezionale necessità e urgenza.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto d’interessi con l’Associazione. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei consiglieri in conflitto d’interesse sono invalide.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare, anche tra i Soci della Associazione, (in quest’ultimo caso senza trasferirne la responsabilità) un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni, e ogni e qualsiasi figura necessaria all’Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo riterrà opportuno, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta via e-mail o altro mezzo idoneo di avviso, almeno 5 giorni prima della sua convocazione. Le riunioni possono avere luogo anche a mezzo di video-conferenza o altro sistema tecnologico avanzato senza la presenza fisica in un determinato luogo dei consiglieri.

Art. 40 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Art. 41 - In caso di impedimento o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Presidente entro 30 giorni  provvederà a convocare l’Assemblea dei Soci per sostituire tramite elezioni i consiglieri dimissionari.

Art. 42 - Nei casi di dimissione o nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del Presidente prima del termine del mandato, il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente uscente e convoca entro quindici giorni l’Assemblea Ordinaria per procedere all’elezione del nuovo Presidente; inoltre, qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade e dovrà essere rinnovato. In tale caso il Presidente, o in sua vece, il Vice Presidente deve convocare entro 30 giorni, l’Assemblea Ordinaria, per l’elezione del nuovo consiglio. Fino all’elezione del nuovo consiglio rimane in carica il Consiglio dimissionario.

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Art. 43 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, salvo revoca o dimissione; essi sono rieleggibili. Annualmente l’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, ratifica la carica dei Consiglieri, confermando o revocando l’incarico ad essi conferito. In caso di revoca o dimissioni l’Assemblea procede alla elezione del sostituto.

Art. 44 - La partecipazione al Consiglio Direttivo, per tutti i consiglieri, è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.

 

C. il PRESIDENTE

 

Art. 45 – Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea congiuntamente alla elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra i Soci di questa Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Art. 46 – Al Presidente compete l’attuazione delle delibere e degli indirizzi gestionali espressi dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque esso riferisce circa l’attività compiuta. Solo ed esclusivamente nei casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Art. 47 - Il Presidente cura, facendosi coadiuvare dal Tesoriere, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale che sarà sucessivamente sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, insieme alle relazioni illustranti l’andamento gestionale ed il contenuto dello stesso.

Art. 48 - Le funzioni del Presidente vengono assolte dal Vice-Presidente nel caso in cui il primo sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore.

Art. 49 – La funzione di Presidente viene assolta esclusivamente a titolo gratuito.

 

D. il SEGRETARIO

 

Art. 50 – Al Segretario, che può avere anche funzioni di Vice-Presidente, spetta la gestione dei libri sociali della Associazione di cui al successivo Capo V. Egli assiste il Presidente nella seduta assembleare o consigliare, avendo cura di copiare, successivamente, tutti i verbali, rispettivamente, delle Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e farli sottoscrivere

 

E. il TESORIERE

 

Art. 51 – Al Tesoriere spetta la gestione finanziaria dell’ Associazione consistente tanto nella gestione del denaro contante, quanto dei conti correnti bancari e postali della stessa.

In particolare egli cura l’incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento, tiene i registri delle entrate e delle uscite, può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni, annualmente contribuisce alla redazione del bilancio dell’Associazione, e della relazione esplicativa.

Il tesoriere può essere coadiuvato dal cassiere nella gestione delle sue competenze. Può inoltre ricorrere ad altra persona di fiducia anche estranea all’associazione, qualora lo ritenga opportuno, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.. L’eventuale compenso per il coadiutore anche professionista sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 52 – Al Tesoriere, assieme al Presidente, è affidata la firma di traenza sui conti correnti bancari e postali ed è direttamente responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.

Art. 53 – La funzione di Tesoriere viene svolta esclusivamente a titolo gratuito.

 

F - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 54 – Il Collegio dei Revisori non è istituito all’atto della costituzione della presente Associazione. La nomina del primo Collegio avverrà, su proposta di almeno un terzo dei Soci della Associazione, oppure su proposta della unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 55 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dalla Assemblea e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell’Associazione.

Art. 56 - L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per tale carica valgono inoltre tutte le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal Codice Civile.

Art. 57 - Per la durata in carica e la rielegibilità, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell’insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Art. 58 - I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

 

Capo V – LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

 

Art. 59 - Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l’Associazione è tenuta a possedere: il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Soci, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali dei Revisori dei Conti, quando istituito.

 

Capo VI – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

 

Art. 60 - L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, decorrendo dal  1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 61 - Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e dell’eventuale bilancio preventivo per l’anno in corso, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Maggio di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 62 - Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 63 - Nello stesso termine il Rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando istituito, per l’acquisizione del relativo parere.

 

Capo VII - SCIOGLIMENTO

 

Art. 64 - Lo scioglimento dell’Associazione verrà deliberato con le modalità e le maggioranza previste dall’art. 36 ll° comma del presente Statuto Sociale.

Art. 65 – L’Associazione potrà essere sciolta solo con la delibera dell’Assemblea straordinaria assunta con maggioranza qualificata di tre quarti degli associati presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altra organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 co. 190, L 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Capo VIII – DISPOSIZONI FINALI

 

Art. 66 - L’Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni, rendite vitalizie e sottoscrizioni che utilizzerà solo ed esclusivamente per le finalità di cui all’oggetto sociale.

Art. 67 - Gli articoli del presente Statuto potranno essere modificati con le modalità e le maggioranza previste dall’art. 36 del presente Statuto Sociale.

Art. 68 – La vita dell’Associazione è retta dal presente Statuto che si ha per accettato fin dalla domanda di ammissione. In via residuale rispetto allo Statuto potranno trovare applicazione le norme contenute nel Codice Civile.